Art. 8.
(Interventi a sostegno della maternità).

      1. I consultori familiari erogano a favore della donna in stato di gravidanza e del nascituro, qualora la donna abbia un reddito, che, ai sensi della normativa vigente in materia, non superi la soglia di povertà, un assegno mensile per un periodo di un anno, rinnovabile fino al raggiungimento del quinto anno di età del bambino, determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3.